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DEFINIZIONE LITI PENDENTI

La Legge 197/2022, legge di bilancio 2023, introduce una nuova modalità di definizione agevolata delle controversie in essere con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il contribuente potrà accedere a tale forma di beneficio previa domanda da proporre nei confronti dell’Ente impositore in base allo stato della procedura considerate le reciproche condizioni di soccombenza ed il grado di pendenza del giudizio.

L’amministrazione finanziaria ha chiarito che la lite è definibile nel momento in cui riguardi atti a carattere impositivo, escludendo, dunque, quegli atti che abbiano carattere di mera riscossione.

Restano altresì esclusi dall’agevolazione i giudizi riguardanti le risorse tradizionali UE nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Ulteriore esclusione dall’agevolazione riguarda poi i procedimenti aventi ad oggetto i contributi previdenziali dovuti all’INPS o ad altri enti di previdenza.

 

IL BENEFICIO

Le disposizioni in esame fanno riferimento al termine controversia intendendo l’ammontare del tributo non considerati gli interessi e le sanzioni al medesimo associate. Diversamente, come si vedrà poi, qualora la lite riguardi solamente l’ammontare delle sanzioni il valore della controversia è rappresentato dall’importo di quest’ultime.

 

Controversie aventi ad oggetto il tributo

Caso generale

La prima misura introduce una generale agevolazione grazie alla quale si potrà definire la lite pendente in ogni stato e grado di giudizio alla data del 01 gennaio 2023, previo pagamento dell’intero ammontare del valore della controversia: il beneficio in questo caso è dunque rappresentato dallo stralcio di sanzioni ed interessi.

Nella diversa fattispecie in cui il ricorso penda in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio o in caso di rinvio al medesimo grado da parte della Corte di Cassazione alla data del 01 gennaio 2023 si potrà porre fine alla lite pagando il 90% del valore della controversia.

 

Casi di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria e di soccombenza reciproca

Vi sono poi delle differenti fattispecie caratterizzate dalla soccombenza dell’amministrazione finanziaria nei diversi gradi di giudizio, dove il beneficio aumenta notevolmente qualora il contribuente decida di terminare la lite in maniera anticipata. In questi casi si potrà definire versando:

  • il 40% del valore della controversia in caso di pronuncia di primo grado;
  • il 15% del valore della controversia in caso di pronuncia di secondo grado;
  • il 5% del valore della controversia se la soccombenza si è verificata in ogni precedente grado di giudizio ed il ricorso pende in Cassazione alla data del 01 gennaio 2023.

Nello specifico caso di soccombenza reciproca tra contribuente ed amministrazione finanziaria, valgono le regole sopra riportate con riferimento alla parte dell’atto annullata dall’organo giurisdizionale.

Di conseguenza, a seconda della diversa fattispecie, il contribuente verserà completamente l’importo riferito alla parte d’atto che rimane valida ed in via parziale, secondo la percentuale sopra elencata, l’importo riferito alla parte d’atto che è stata annullata.

 

Controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni non collegate ad un tributo

Con esclusivo riferimento, invece, alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni prive di collegamento con un tributo si potrà ottenere il beneficio versando:

  • il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o nell’unica pronuncia sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio: in questo caso la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 ha specificato che ciò si verifica anche nel caso in cui il giudizio penda dinnanzi alla Corte di Cassazione e la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate si sia verificata in entrambi i gradi di giudizio;
  • il 40% del valore della controversia in caso di non soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o nell’unica pronuncia sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la definizione della lite è necessaria la presentazione della domanda per ogni singola controversia entro il termine del 30 settembre 2023 tramite apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Tale domanda può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

La domanda entro lo stesso termine di presentazione potrà essere sostituita tramite presentazione di un nuovo modello.

Il diniego della definizione agevolata può essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024, quest’ultimo avrà la possibilità di impugnarlo nel termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso ricorrendo all’organo presso il quale pendeva la controversia.

 

VERSAMENTO DELLE SOMME

Ricordando che per ogni singola controversia, intesa in relazione al singolo atto impugnato, dovrà essere effettuato uno specifico pagamento, il contribuente entro il termine del 30 settembre 2023 sarà chiamato a versare tramite modello F24 l’ammontare totale delle somme o della prima rata.

La rateizzazione, infatti, viene concessa solamente per importi superiori ad euro 1.000 ed in un massimo di 20 rate di uguale importo con cadenza trimestrale e con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.

Le prime tre rate saranno dovute rispettivamente il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 ed il 20 dicembre 2023.

A partire dagli anni successivi le rate saranno dovute il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre, con ultima rata il cui versamento scadrà nel 2028.

Si precisa, da ultimo, che nei casi in cui non sia dovuta alcuna somma, il perfezionamento della definizione avverrà con la sola presentazione della domanda.

Considerato che per la totalità dei casi in cui la controversia ha per oggetto un tributo l’intero ammontare di interessi e sanzioni viene completamente stralciato e che parallelamente, nei casi di soccombenza dell’amministrazione finanziaria in un determinato grado di giudizio, risulta considerevole anche lo stralcio dell’imposta contestata questa forma di beneficio rappresenta un’ottima opportunità a disposizione del contribuente per chiudere la vertenza con il Fisco, ponendo così fine definitivamente ad una lite il cui esito risulta il più delle volte di carattere incerto.


Post scritto da:

Dott. Stefano Lorandi

 

 

 

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