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L’approvazione della nuova Legge di Bilancio 2019 introduce un nuovo obbligo per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo. Infatti, per poter usufruire del relativo credito d’imposta derivante dall’attività posta in essere, è necessaria una certificazione da parte di un soggetto incaricato. Il compito viene affidato all’organo di controllo, Collegio sindacale o Sindaco unico, oppure alla Società di revisione a cui si è affidata l’impresa per la revisione legale.

Come definisce la circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare 15 febbraio 2019 n. 38584.pdf), il soggetto incaricato è tenuto a formalizzare il proprio operato attraverso apposita relazione che documenti l’effettivo sostenimento delle spese per attività di ricerca e sviluppo effettuate dall’impresa e la relativa contabilizzazione corretta di queste nella contabilità aziendale.

La circolare non definisce le modalità di rilascio della certificazione e il relativo contenuto, bensì rinvia alle circolari ministeriali dell’Agenzia delle Entrate: n. 5/E del 16 marzo 2016 (paragrafi 7 e 8) (Circolare 5/E.pdf) e n. 13/E del 27 aprile 2017 (paragrafo 4.9) (Circolare 13/E.pdf).

Il revisore legale dei conti o l’organo di controllo della società non hanno il compito di effettuare delle valutazioni tecniche e specifiche sull’attività di ricerca e sviluppo concretamente svolta dalla società e nemmeno, verificare l’ammissibilità del credito d’imposta. Quindi, il soggetto incaricato riveste un ruolo esclusivamente contabile, infatti, deve essere la società, più nello specifico, il responsabile aziendale dell’attività di ricerca e sviluppo, a redigere una relazione tecnica che esponga le finalità, i contenuti e i risultati dell’attività svolta complessivamente in ciascun periodo di imposta.

Le imprese minori, che per motivi di dimensione non sono tenute ad avere un proprio organo di revisione, per poter ottenere la certificazione, devono rivolgersi ad una Società di revisione o ad un Revisore legale dei conti iscritti nella sezione A dell’apposito registro istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, di particolare importanza riveste il ruolo dell’incaricato che deve essere in una condizione di indipendenza nei confronti della società cliente. Le spese sostenute per il rilascio della certificazione da quelle imprese non tenute per legge alla revisione legale sono destinate ad aumentare il valore del credito d’imposta per un importo non superiore a Euro 5.000,00. Tuttavia, questo beneficio non può essere usufruito dalle società obbligate alla revisione legale.

Il nuovo obbligo di certificazione entra in vigore con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, quindi le imprese in assenza di tale certificazione rilasciata da una Società di revisione o dall’apposito organo di controllo, non possono utilizzare il credito d’imposta attraverso il modello F24.


Post scritto da:
Dott. Alessandro Pegoraro

Dottore commercialista e revisore legale.


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