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Contributi energia per le imprese

Il legislatore al fine di mitigare il sostanzioso incremento dei costi sostenuti dalle imprese con riferimento all’energia elettrica ed al gas naturale ha, in questi mesi, introdotto due distinti contributi straordinari: il credito di imposta per imprese energivore e il credito di imposta per imprese gasivore.

CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE

La prima misura concerne il consumo dell’energia elettrica e riguarda gli incrementi della spesa ad essa riferita sostenuta nel primo e secondo trimestre 2022.

Primo trimestre 2022

In via generale, con riferimento al primo trimestre dell’anno 2022, tale beneficio fiscale spetta alle imprese iscritte nel portale della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) che presentino i requisiti per essere definite “imprese a forte consumo di energia” ai sensi dell’art. 3 del D.M. 21 dicembre 2017.

Il portale è accessibile tramite il seguente LINK

Tali imprese, per accedere al beneficio, dovranno avere subito un incremento del costo per Kwh, al netto d’imposte e degli eventuali sussidi, superiore del 30% rispetto al costo sostenuto nel medesimo periodo dell’esercizio 2019.

Se tali due presupposti si verificano, l’impresa ha diritto ad un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Secondo trimestre 2022

L’estensione della disciplina del credito sopradescritto al secondo trimestre 2022 non ha portato a sostanziali novità se non per quanto riguarda la base di calcolo dell’incremento degli oneri.

Invero, si dovranno confrontare i costi per Kwh sostenuti sulla media del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto a quelli sostenuti nel medesimo periodo dell’esercizio 2019. Inoltre, viene previsto che il medesimo meccanismo agevolativo si applichi anche alle spese per l’energia autoprodotta ed autoconsumata dall’impresa.

Anche in questo caso il credito d’imposta concesso sarà pari al 20 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

 Modalità di fruizione del credito

Entrambi i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e nemmeno ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità ex art. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

Inoltre, il legislatore dispone che tale agevolazione sia cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi a condizione che l’ammontare totale di detti benefici non superi il costo sostenuto.

CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE GASIVORE

La seconda agevolazione concerne invece il consumo di gas naturale.

In questo caso le imprese che potenzialmente potranno godere di tale beneficio sono quelle definite a “forte consumo di gas naturale” ossia quelle imprese che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541., della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022.

L’allegato è consultabile al seguente LINK

Le stesse imprese dovranno verificare che il consumo di gas naturale riferito al primo trimestre solare dell’anno 2022 sia almeno pari al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1 del medesimo decreto sopra menzionato, ossia 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3 /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3).

Ai fini di tale conteggio non si dovranno computare i consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, dove, per usi termoelettrici si intende l’impiego del gas per il riscaldamento degli ambienti o per la produzione di energia elettrica.

Rispettate tali condizioni le imprese dovranno inoltre verificare che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’indice dei prezzi a cui fare riferimento per effettuare questo calcolo è il Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME).

L’indice dei prezzi è presente nel sito di cui al LINK

In questo caso il credito d’imposta spetta nella misura pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

Modalità di fruizione del credito

Parallelamente a quanto previsto per il bonus riferito all’energia elettrica anche tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e nemmeno ai fini del calcolo del pro-rata generale di deducibilità ex art. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

Viene prevista anche in questo caso la possibilità di cumulo con le eventuali altre agevolazioni afferenti ai medesimi costi, sempreché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.


Post scritto da:
Dott. Stefano Lorandi

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