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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

E’ online da stamattina (all’indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.it), nel pieno rispetto dei tempi, la piattaforma telematica attraverso la quale le imprese di qualsiasi natura e dimensione possono chiedere, previa verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, la nomina di un esperto che agevoli la soluzione della loro situazione di crisi.

E’ questa la principale novità introdotta dal D.L. 118/2021, convertito, con modifiche, nella Legge 147/2021, con l’obiettivo di fornire agli imprenditori gli strumenti atti ad anticipare le situazioni di crisi irreversibile, preservando il patrimonio aziendale, i posti di lavoro, gli interessi dei creditori e quelli degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione.

Il contestuale ulteriore rinvio, ora fissato al 31 dicembre 2023, del titolo II della parte I del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, cioè delle disposizioni relative alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, ne lascia presagire il definitivo stralcio, considerate le perplessità sulla loro efficacia ed attitudine a risolvere le situazioni di crisi, manifestate sin da subito da buona parte della dottrina.

Le peculiarità del nuovo istituto, che dovrebbero favorirne il successo auspicato dal legislatore, sono le seguenti:

  • riservatezza (vengono coinvolte solo le parti interessate alle trattative, che hanno l’obbligo di non divulgare le informazioni)
  • presenza di un soggetto terzo e indipendente, l’esperto, il cui compito principale è quello di agevolare l’imprenditore nel superamento della crisi, tutelando al contempo gli interessi di tutte le parti coinvolte nelle trattative, nonché dei creditori ad esse estranei
  • degiurisdizionalizzazione, cioè nessun coinvolgimento del tribunale, se non chiamato in causa dall’imprenditore durante lo svolgimento delle trattative, ovvero dall’esperto (in caso di atti in contrasto con le finalità del risanamento)
  • scrematura iniziale, considerato che l’accesso alla procedura è consentito solo alle imprese il cui risanamento risulta ragionevolmente perseguibile (in base all’esito del test preliminare)
  • durata non eccessiva, pari a 180 giorni, raddoppiabili solo in presenza di validi e giustificati motivi
  • mantenimento della gestione in capo all’imprenditore
  • irrevocabilità degli atti compiuti, se coerenti con l’andamento delle trattive e le prospettive di risanamento
  • presenza di misure premiali, con particolare riferimento alla riduzione di sanzioni e interessi sui debiti tributari iscritti a ruolo e alla rateazione di quelli non iscritti
  • in caso di esito negativo, possibilità di accedere comunque agli istituti previsti dalla Legge Fallimentare (piano attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, fallimento) o alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo o liquidazione del patrimonio), ovvero al nuovo concordato liquidatorio semplificato

La composizione negoziata prende le mosse dal test sulla ragionevole perseguibilità del risanamento che l’imprenditore in crisi (con l’aiuto dei suoi consulenti) deve svolgere accedendo alla piattaforma telematica, nella quale vanno inseriti le principali componenti del debito da ristrutturare e va stimato l’ammontare dei flussi finanziari annui da destinare alla copertura del debito medesimo.

Il test fornisce quindi la valutazione preliminare sulla perseguibilità del risanamento, a seconda del valore assunto dal rapporto fra importo del debito e ammontare dei flussi finanziari al suo servizio; in particolare:

  • un valore inferiore a 1 (i flussi finanziari riescono cioè a coprire il debito da ristrutturare entro l’esercizio successivo), indica difficoltà contenute e alta probabilità di risanamento;
  • un rapporto fra 1 e 2 è segno di difficoltà crescenti, ma superabili grazie al corretto percorso della gestione corrente;
  • un risultato superiore a 3 sta a significare che il risanamento dipende dalle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare (presupponendo che il modello di business attuale non sia atto a superare la crisi)
  • un esito fra 5 e 6 fa probabilmente ritenere necessaria la cessione dell’azienda
  • situazioni peggiori, o addirittura un disequilibrio economico a regime (in presenza di flussi finanziari negativi), rendono necessaria la discontinuità a tutti i livelli (interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessione o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese)

Se ha verificato che il risanamento risulta perseguibile, l’imprenditore, utilizzando la medesima piattaforma telematica, può quindi presentare l’istanza di nomina dell’esperto, cioè del professionista indipendente cui competerà il giudizio finale sulle prospettive di risanamento, attraverso l’analisi critica dei documenti messi a disposizione dall’imprenditore e le trattative con le parti coinvolte, cioè con i creditori destinatari delle proposte (moratorie, rinegoziazioni di contratti, stralci di credito, etc.) funzionali al superamento della situazione di crisi.

All’istanza di nomina dell’esperto devono essere allegati i seguenti documenti:

  • gli ultimi tre bilanci, se non depositati (per le società di persone e le ditte individuali, le ultime tre dichiarazioni dei redditi e IVA)
  • una situazione patrimoniale e finanziaria risalente a non più di 60 giorni
  • una relazione sull’attività esercitata, recante un piano finanziario prospettico (sei mesi successivi) e le iniziative a tal fine adottabili
  • l’elenco dei creditori, con evidenza del debito scaduto e non scaduto e degli eventuali titoli di prelazione
  • l’informativa circa l’esistenza di istanze di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, nonché l’inesistenza di istanze di concordato preventivo ovvero di domande di accordo di ristrutturazione dei debiti, anche “prenotative”
  • il certificato unico dei debiti tributari
  • la situazione dei debiti iscritti a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione
  • il certificato unico dei debiti contributivi e assistenziali (ovvero DURC)
  • i dati della Centrale Rischi non anteriori a tre mesi

Contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto (ma anche successivamente, se non vi sono ragioni di urgenza o situazioni di periculum), l’imprenditore può chiedere misure protettive del patrimonio; in tal caso, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

Il giorno di pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, l’imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente, chiede altresì la conferma delle misure protettive e/o l’adozione di provvedimenti cautelari atti a condurre a termine le trattative; se il tribunale, sentiti l’imprenditore, l’esperto e i creditori sui quali incidono le misure e i provvedimenti richiesti, ritiene di accogliere l’istanza, ne stabilisce la durata, non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni (prorogabili fino a 240 giorni, se utili ad assicurare il buon esito delle trattative).

L’imprenditore, anche in questo caso contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, se ne ricorrono i presupposti, può anche far constatare che sino alla conclusione delle trattative non si applicano nei suoi confronti gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale, ovvero le cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del Codice Civile; gli effetti decorrono dalla pubblicazione della dichiarazione (o della successiva richiesta) nel registro delle imprese.

L’imprenditore infine può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre da terzi o dai soci finanziamenti prededucibili, se funzionali alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, ovvero, con le medesime finalità, il consenso a cedere a terzi l’azienda o rami di essa, con il beneficio per l’acquirente di non rispondere dei debiti maturati fino alla data del trasferimento (esclusi quelli relativi ai rapporti di lavoro dipendente).

Tutte le richieste formulate dall’imprenditore, nonché le misure protettive e i provvedimenti cautelari ottenuti, devono essere coerenti con il piano di risanamento proposto, la cui redazione compete all’imprenditore (che lo costruisce prima o nel corso delle trattative con i creditori), con il fondamentale apporto e le costanti verifiche dell’esperto, finalizzate a tutelare gli interessi di tutte le parte coinvolte.

Il contenuto del test di verifica preliminare, lo schema di istanza di nomina dell’esperto, le modalità di costruzione del piano di risanamento, il protocollo per la gestione delle trattative con le parti interessate, sono dettagliatamente indicati nel D.M. 28/09/2021, cioè nel provvedimento attuativo del D.L. 118/2021, emanato dal Ministero della Giustizia, nel quale sono fornite anche precise indicazioni per la formazione degli esperti e le modalità di accesso e utilizzo della piattaforma telematica.

Le trattative finalizzate al superamento della crisi devono obbligatoriamente concludersi entro 180 giorni dall’accettazione dell’incarico dell’esperto, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni con l’accordo di tutte le parti coinvolte.

L’esito positivo delle trattative, cioè il superamento della situazione di crisi, può essere formalizzato mediante:

  • un contratto (avente un contenuto e una struttura liberi) con uno o più creditori, volto ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni
  • una convenzione di moratoria ex art. 182-octies L.F.
  • un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, avente gli stessi effetti del piano attestato di risanamento, ma senza necessità di attestazione
  • un’istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti “ordinario”, ovvero ad efficacia estesa (con percentuale minima pari al 60% del valore dei crediti, se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto), ovvero agevolato
  • un piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F.

L’imprenditore che accede alla composizione negoziata è infine destinatario di alcune misure premiali, di natura fiscale, di portata non marginale:

  • gli interessi sui debiti tributari successivi sono ridotti al saggio legale; ma il beneficio viene meno in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza
  • le sanzioni tributarie sono ridotte al minimo, se il termine per il pagamento in misura ridotta scade dopo la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata; anche in questo caso operano le cause di decadenza previste per gli interessi
  • le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto sono ridotti alla metà, se le trattative sfociano in un accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure in un piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F., oppure in un concordato liquidatorio semplificato, oppure in una procedura concorsuale di cui alla Legge Fallimentare, oppure nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, oppure in una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
  • il pagamento dei debiti tributari non iscritti a ruolo (IRPEF, IRES, IRAP e IVA) può essere assolto in base ad un piano di dilazione fino ad un massimo di 72 rate mensili, se le trattative sfociano in un contratto con i creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno un biennio, ovvero in un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto avente gli stessi effetti del piano attestato di risanamento; a condizione che il contratto e l’accordo siano pubblicati nel registro imprese; peraltro, il beneficio decade in caso di successivo deposito di domanda di concordato preventivo, ovvero in caso di successiva dichiarazione di fallimento o di successivo accertamento dello stato di insolvenza, ovvero infine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di dilazione
  • infine, le sopravvenienze attive, le minusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze passive e perdite sono fiscalmente irrilevanti, se le trattative sfociano in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero in un contratto con i creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno un biennio, ovvero in un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto avente gli stessi effetti del piano attestato di risanamento; a condizione che il contratto e l’accordo siano pubblicati nel registro imprese

Se il risanamento non è perseguibile, all’imprenditore è consentito depositare domanda di concordato liquidatorio semplificato, ovvero istanza di accesso ad una procedura concorsuale di cui alla Legge Fallimentare, ovvero di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, ovvero di accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (se l’impresa in crisi è agricola o sotto-soglia, cioè non fallibile).

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come lascia intuire la sua denominazione, presenta caratteristiche e modalità di svolgimento più snelle rispetto alla procedura ordinaria prevista dalla Legge Fallimentare:

  • il ricorso va presentato al tribunale competente, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esperto in merito alla conclusione negativa delle trattative volte alla composizione negoziata della crisi
  • al ricorso vanno allegati: relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale-economica-finanziaria, stato analitico ed estimativo delle attività con indicazione dei creditori e delle rispettive cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali, valore dei beni ed elenco degli eventuali creditori particolari dei soci
  • il tribunale, acquisiti la relazione finale dell’esperto e il suo parere in merito ai presumibili risultati della liquidazione, nomina un ausiliario che dovrà sovraintendere allo svolgimento della procedura, stabilendo il termine entro il quale egli deve depositare un parere in merito al piano di liquidazione proposto
  • l’imprenditore comunica ai creditori la proposta, la relazione e il parere dell’esperto, nonché il parere dell’ausiliario
  • non vi sono adunanza dei creditori, né votazione sulla proposta di concordato
  • il tribunale fissa l’udienza di omologa (decorsi almeno 30 giorni dal deposito del parere dell’ausiliario), nella quale possono costituirsi i creditori e altri eventuali interessati
  • verificate la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano liquidatorio, l’assenza di pregiudizi per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare, l’utilità pur minima per ciascun creditore, il tribunale omologa infine il concordato, nominando contestualmente un liquidatore per l’esecuzione del piano
  • il decreto di omologa è reclamabile in appello e ricorribile per cassazione

In attesa dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, ora rinviata al 16 maggio 2022, il corpus di norme introdotte dal D.L. 118/2021 consentirà pertanto nei prossimi mesi di verificarne l’impatto e il gradimento presso gli imprenditori.

Come detto nelle premesse, la numerosità dei risanamenti che saranno perseguiti attraverso l’implementazione del nuovo istituto, segnerà probabilmente il destino delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, potendone determinare finanche il definitivo abbandono.

Buona parte della dottrina ritiene infatti che, finalmente, le recenti novità legislative vadano nella direzione auspicata sin dall’introduzione delle prime modifiche alla Legge Fallimentare, risalenti ormai a 15 anni orsono; consentono cioè di aiutare gli imprenditori ad anticipare e risolvere le situazioni critiche, assicurando alle loro imprese la possibilità di proseguire l’attività, con indubbi benefici per il tessuto economico e sociale nel quale operano; destinando al contempo alla liquidazione concorsuale solo le realtà, si auspica minoritarie, prive di valore e quindi non utili al Paese.

Allegati:


Post scritto da:
Dott. Giuseppe Bernardelle

Dottore commercialista e revisore legale

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