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Chiarimenti in materia di comunicazione preventiva per le prestazioni occasionali

INTRODUZIONE

Come noto l’art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, ha introdotto con riferimento all’attività svolta dai lavoratori autonomi occasionali un nuovo obbligo di comunicazione preventiva circa l’avvio della prestazione, da rivolgersi all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, da parte del committente.

Di recente l’Ispettorato in collaborazione con il Ministero del Lavoro ha proceduto ad emanare le note n. 29/2022 e 109/2022 attraverso le quali sono stati forniti gli opportuni chiarimenti in merito alla disciplina; in particolare la nota n. 29 del 27 gennaio 2022 ha contribuito – nella forma di risposta a quesiti – a far luce sulla portata applicativa e sui soggetti interessati o meno dal nuovo obbligo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte senza vincolo di subordinazione.

Pertanto ne restano esclusi:

– i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

– i rapporti instaurati mediante il c.d. Libretto di famiglia;

– le professioni intellettuali –  di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. – e, in genere, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. Se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina;

Il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data del 11.01.2022 prevede pertanto che la comunicazione vada effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Viene precisato che la comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ovverosia mediante apposita piattaforma online. Sino al momento in cui quest’ultima non si renderà operativa, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una mail allo specifico indirizzo di ciascun Ispettorato territoriale.

Il contenuto della comunicazione dovrà rispettare un contenuto minimo in mancanza del quale la stessa di considera omessa – è necessario comunicare quantomeno:

– i dati anagrafici del committente e del prestatore;

– il luogo della prestazione;

– la descrizione dell’attività;

– la data di inizio e presunto arco di tempo in cui la stessa avrà luogo;

– l’importo del compenso nel caso in cui sia già stabilito al momento dell’incarico.

Allo stato attuale la comunicazione avviene in forma libera, con le informazioni di cui sopra, non essendo stati messi a  disposizione modelli appositi.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa compresa tra Euro 500 a Euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

CHIARIMENTI

Come anticipato, la disciplina generale sopra tratteggiata si è di recente arricchita di taluni chiarimenti che hanno contribuito a renderne più chiaro il perimetro di applicazione.

In particolare le risposte ai quesiti hanno avuto riguardo a:

– i destinatari effettivi dell’obbligo di comunicazione;

– talune particolari fattispecie per le quali l’obbligo non si concretizza.

Per quanto attiene al primo aspetto è stato ulteriormente precisato che solamente i committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti a effettuare la comunicazione; coerentemente con tale circostanza viene esplicato pertanto che ne sono esclusi tutti i committenti privi di tale qualifica normativa e pertanto:

– le pubbliche amministrazioni;

– i liberi professionisti che non operano in regime di impresa;

– gli Enti del Terzo Settore che non svolgono attività commerciale – in caso contrario la comunicazione dovrà essere effettuata solamente nei confronti di quei lavoratori che mediante la prestazione vengano impiegati in attività che rivestono caratteri di imprenditorialità;

– le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti;

– le Associazioni sportive dilettantistiche.

Relativamente invece al secondo aspetto i chiarimenti sono intervenuti esplicitando che, per quanto attiene all’esclusione della comunicazione per la prestazione di opere intellettuali, si considerano tra queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi. Con riguardo ai soggetti esclusi è stato ancora precisato che tra questi figurano anche i lavoratori dello spettacolo nonché gli addetti alle vendite ed i procacciatori d’affari in quanto attività che, pur se svolte in modo occasionale costituiscono “attività commerciali non esercitate abitualmente” e non invece “attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” alle quali sole si applica il nuovo obbligo di comunicazione.

Da ultimo vale precisare che la prestazione resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione o ufficio del prestatore di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, salvo che stessa non configuri una prestazione intellettuale.


Post scritto da:
Dott. Tobia Cavedon

Dottore commercialista

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