Skip to content

Con la risoluzione 40/E del 02.04.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni per identificare gli investimenti di ricerca e sviluppo in ambito software agevolabili con il credito di imposta R&S (DL 145/2013).

IL CASO OGGETTO DI INTERPELLO

La società Alfa ha intrapreso un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato a:

  • Implementare sistemi e procedure che consentano un incremento dell’efficienza aziendale nella gestione dei flussi di lavoro;
  • Consentire la gestione di informazioni, documenti e delle fasi di controllo in tempo reale;
  • L’adozione di nuovi modelli operativi innovativi per l’erogazione di nuovi servizi ai clienti.

Questo è stato raggiunto mediante:

  • L’attivazione di un sistema informativo condiviso “cross-department” per la gestione e l’allineamento di informazioni e documenti in tempo reale in un contesto caratterizzato dalla generazione continua di informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività;
  • L’attivazione di un accesso remoto protetto alle informazioni, in grado di garantire ai clienti la tempestività dell’intervento.

IL PARERE DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente ritiene che l’attività svolta sia qualificabile come “sviluppo sperimentale” e, come tale, agevolabile con il credito R&S.

Ricordiamo che lo “sviluppo sperimentale” è una delle tre tipologie di attività agevolabili ai sensi dell’art. 3 del DL 145/2013, assieme alla “ricerca fondamentale” e alla “ricerca applicata”.

I tre concetti sono puntualmente definiti nel paragrafo 1.3 punto 15 della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014 “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, documento che ricalca di fatto le definizioni fornite a livello OCSE nel cosiddetto “Manuale di Frascati”.

“Manuale di Frascati”

http://www.oecd.org/sti/inno/Frascati-Manual.htm

“Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (CE 2014/C 198/01)

http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID497__Allegato15-Disciplinasuaiutiaricercasviluppoeinnovazione.pdf

Le linee guida citate definiscono in questo modo le attività di ricerca e sviluppo:

“Attività relative a progetti intrapresi per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche – la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento […] – con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. Si tratta quindi di attività che necessariamente si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e per il grado di incertezza o rischio di insuccesso scientifico o tecnologico che implicano […].”

Le stesse linee guida forniscono la seguente definizione di “sviluppo sperimentale”: “l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi […]”

IL PARERE DEL MISE

Il MISE, interpellato sul punto dall’Agenzia delle Entrate, non è dell’avviso del contribuente.

Il MISE evidenzia infatti che la realizzazione di nuovi prodotti o processi o il significativo miglioramento di prodotti e processi esistenti non deve derivare dal semplice utilizzo di tecnologie già esistenti e diffuse nel settore di appartenenza (concetto già espresso anche nella Circolare MISE 09/02/2018 n. 59990).

Lo sviluppo di applicazioni tramite utilizzo di tecnologie e strumenti ampiamente diffusi nel settore di appartenenza o lo sviluppo di software tramite l’applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte nel settore di appartenenza (e volte in generale alla digitalizzazione dei processi produttivi) non sono quindi attività agevolabili.

Inoltre il MISE ritiene che l’attività agevolabile debba sempre ricomprendere in sé il rischio dell’insuccesso tecnico e del rischio finanziario.

Non rileva il fatto che:

  • lo sviluppo software rappresenti per l’impresa un investimento innovativo, funzionale, se non necessario per l’efficientamento dei processi di produzione dei servizi realizzati;
  • né che il software risulti una variante rispetto ad altre alternative già esistenti sul mercato;
  • né che il progetto generi importanti benefici economici per l’impresa determinando anche importanti cambiamenti sul piano organizzativo e sul piano delle competenze personali.

Nel caso esaminato nella risoluzione 40/E, il progetto proposto non viene pertanto considerato agevolabile, rappresentando non una attività di ricerca, ma piuttosto un investimento in capitale fisso (immobilizzazioni immateriali).

Più esattamente, secondo il MISE, il progetto sarebbe configurabile come “innovazione di processo” e “innovazione organizzativa” così come definiti al paragrafo 1.3 punto 15 della disciplina comunitaria citata e attività appunto escluse dalle fattispecie agevolabili:

  • innovazione di processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software);
  • innovazione di organizzazione: l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa.

L’esclusione della “innovazione di processo” era stata peraltro già ribadita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 46/E del 22 giugno 2018, in riferimento a una fattispecie caratterizzata per il fatto che le attività e le spese per le quali veniva richiesta l’ammissione al beneficio consistevano essenzialmente nell’introduzione e nell’applicazione da parte dell’impresa istante di numerose tecnologie e immobilizzazioni tecniche d’avanguardia, ma già ampiamente diffuse e disponibili anche nel settore di riferimento.

Sulla base delle indicazioni di prassi analizzate possiamo distinguere in questo modo le attività di sviluppo software agevolabili da quelle non agevolabili:

www.sistemassociati.it

#ricercaesviliuppo #innovazione


Post scritto da:
Dott. Alessandro Pegoraro

Dottore commercialista e revisore legale.

 

 


 

Condividi questo articolo su: