Bonus edilizi: ultime novità
La gestione dei bonus edilizi si è dimostrata essere una delle materie maggiormente “dinamiche”, con un continuo succedersi di norme che ne hanno modificato più volte la fisionomia. Queste, dunque, alcune delle novità dell’ultimo periodo.
Limiti alle cessioni plurime
I crediti derivanti da bonus edilizi erano originariamente cedibili senza previsione di limiti al numero di cessioni esperibili. Per monitorare la circolazione dei crediti e quindi il rischio di frodi, il Dl Sostegni ter (Dl 4/2022) aveva posto delle restrizioni importanti, prevedendo che i crediti fossero cedibili solamente una volta; tale limite doveva entrare in vigore per le cessioni comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio. Un ripensamento di breve periodo ha portato al Dl Frodi (Dl 13/2022), attualmente in vigore, che dispone la possibilità di effettuare una sola cessione libera (cosiddetta “jolly”), alla quale ne possono seguire due ma solamente verso soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Questa disposizione vale per le cessioni comunicate dal 26 febbraio 2022, data di entrata in vigore del decreto.
Non essendo disciplinati periodi transitori all’interno del testo normativo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una Faq del 17 marzo scorso, con l’intento di far salvo l’affidamento dei contribuenti “e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi”.
L’Agenzia ha chiarito che viene fatta salva la possibilità di effettuare almeno una cessione jolly per le cessioni comunicate per la prima volta o per gli sconti in fattura comunicati fino al 16 febbraio; per le cessioni comunicate per la prima volta dal 17 febbraio, invece, essendo entrato in vigore il Dl Sostegni ter, si possono effettuare solo due cessioni successive a soggetti qualificati. Lo sconto in fattura comunicato dal 17 febbraio può dar seguito a una cessione libera (cessione jolly) e poi a due cessioni a soggetti qualificati.
Per quanto riguarda le cessioni successive alla prima, se sono state comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio, viene fatta salva la possibilità di avere a disposizione la cessione jolly, oltre alle due a soggetti qualificati.
Adozione del nuovo prezzario Mite
La Legge di Bilancio per il 2022 (L.234 del 30/12/2021) ha modificato l’art.119 del Dl 34/2020 non solo estendendo l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla detrazione in dichiarazione del Superbonus e alla cessione dei bonus minori, ma anche prevedendo che l’asseverazione svolta dai tecnici su interventi di risparmio energetico venga effettuata sulla base di un prezzario contenuto in apposito decreto da emettersi a cura del Ministero della Transizione Ecologica.
Il Dm 14/02/2022 ha pertanto dato seguito a quanto stabilito dalla norma, istituendo un nuovo Allegato A che, andando a sostituire il precedente Allegato I del Dm 06/08/2020 (Decreto Requisiti), ha disposto un nuovo ordine di prezzi per una serie di interventi che ricadono nell’ambito del risparmio energetico. Come ci si poteva aspettare, la tendenza è quella di un incremento lineare di tutti i prezzi.
Dopo una prima bozza, molto contestata, che ipotizzava dei prezzi all-inclusive, comprensivi anche di spese tecniche e IVA, la versione definitiva espone i costi “al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”.
Lo stesso Decreto prevede espressamente che nei casi in cui l’asseverazione sia obbligatoria (sia nel Superbonus che nei bonus minori) ma non riguardi un intervento citato nell’Allegato “A”, il professionista continua a fare riferimento ai prezzari locali o ai prezzari Dei.
L’utilizzo del nuovo prezzario è obbligatorio a partire dagli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Posto che l’entrata in vigore del decreto avverrà a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che quest’ultima è stata effettuata il 16 marzo 2022, le nuove tabelle troveranno applicazione per gli interventi il cui titolo sarà richiesto a partire dal 15 aprile 2022. Nelle more dell’introduzione del nuovo prezzario, sarà opportuno fare un calcolo per capire se anticipare di qualche giorno la presentazione di una pratica edilizia, al fine di sfruttare le vecchie tabelle, o se invece può essere più conveniente affidarsi alle nuove.
Computo più stringente del massimale assicurativo dei professionisti
Nell’intento di garantire il contribuente, nonché l’Erario, il Dl Frodi (Dl 13/2022) ha modificato l’art.119 del Dl 34/2020, che oggi al comma 14 stabilisce che i professionisti asseveratori debbano essere dotati di idonea polizza assicurativa con massimale “pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”. Non è più sufficiente quindi che il massimale sia adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e al relativo importo, ma vi deve essere una esatta corrispondenza tra massimale e importo degli interventi asseverati.
La previsione, ad oggi, è che sarà probabile un innalzamento dei massimali assicurativi che potrebbe comportare possibili incrementi a cascata dei costi per usufruire dell’attività di asseverazione per i bonus edilizi.
Adozione del CCNL Edilizia per gli operatori edili
Il Dl Frodi ha introdotto un ulteriore requisito per gli operatori con l’intento di “incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Ad esito di ciò, per avere il riconoscimento del diritto al Superbonus, ma anche alla cessione dei crediti da bonus minori, le imprese edili che lavorano nei cantieri dovranno applicare i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si tratta delle imprese che svolgono lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione edile in senso stretto.
L’attestazione di applicazione di tali contratti collettivi dovrà essere riportata tanto nell’atto di affidamento dei lavori quanto nelle fatture emesse in relazione alla loro esecuzione. I soggetti deputati al visto di conformità verificheranno che tale dichiarazione venga riportata correttamente nei documenti richiesti.
L’obbligo decorre per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, ovvero decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, purché di importo superiore a 70.000 euro.
Post scritto da:
Dott.ssa Marta Mattiello
Dottore commercialista e revisore legale