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Con la risoluzione n. 111/E del 27 aprile 2009 (in “fiscalitax online”), l’Agenzia delle Entrate ritorna sui propri passi e ribalta l’orientamento espresso appena due mesi prima con la risoluzione n. 46/E del 24 febbraio 2009 (in “fiscalitax online”), circa la possibilità di dare rilevanza fiscale al disavanzo emergente in caso di un’operazione di fusione inversa. In base al nuovo pronunciamento, l’affrancamento risulta possibile anche qualora il maggior valore emerso in sede di fusione sia attribuito a beni di proprietà, fin dall’origine, della società controllata- incorporante.

L’Agenzia si allinea, pertanto, all’interpretazione caldeggiata da larga dottrina, e in particolare da Assonime, e che sicuramente risulta più coerente con l’intento originario del legislatore di incentivare le operazioni di aggregazione aziendale, senza creare alcun discrimine di natura fiscale a seconda della modalità (diretta-inversa) con cui un’operazione di fusione viene effettuata.

 

Articolo completo 

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Pubblicazione a cura di:
dott. Alessandro Pegoraro
Dottore commercialista e revisore legale.

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