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Al via le richieste per il contributo perequativo

Il decreto Sostegni-bis ha apportato un importante intervento di aiuto nei confronti dell’imprenditoria italiana introducendo un ulteriore contributo a fondo perduto, cd. “perequativo”, che mira a mitigare gli effetti economici negativi causati dalla pandemia capo ai titolari di partita IVA

La principale novità rispetto ai previgenti contributi a fondo perduto risiede nella parametrizzazione del beneficio al risultato d’esercizio, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi, e non più al calo di fatturato. Viene in tal modo considerata una grandezza netta anziché una lorda come metro dell’effettivo pregiudizio subito dalle attività economiche a seguito della congiuntura negativa.

È sempre più evidente, infatti, che l’effetto collaterale principale apportato dalla pandemia non riguarda la diminuzione delle vendite nel periodo considerato ma si sostanzia nell’importante incremento dei costi dei fattori della produzione. Ne consegue che l’indicatore più veritiero del danno subito dal tessuto imprenditoriale italiano debba essere un misuratore della minore marginalità conseguita, solo in questo modo, invero, è possibile procedere ad un’efficace perequazione delle risorse statali.

Presupposto soggettivo

Il contributo trova la propria disciplina nei commi da 16 a 27 del D.L. 73/2021 e viene riconosciuto nei confronti di “tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello stato”.

Vengono esclusi dall’eventuale beneficio coloro che abbiano partita IVA non attiva alla data del 26 Maggio 2021, gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.

Presupposto oggettivo

Diverse sono le condizioni previste per avere diritto al contributo, la prima della quale è l’avere conseguito un peggioramento, in misura pari o superiore al 30%, del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Inoltre, di tale contributo non potranno beneficiare quei soggetti che nel periodo d’imposta 2019 abbiano conseguito ricavi e compensi, così come individuati dalla normativa fiscale, superiori a 10 milioni di euro.

Un ulteriore requisito per accedere alla predetta misura di vantaggio è poi rappresentato dalla necessità di presentare la dichiarazione dei redditi 2021 entro il termine perentorio del 30 settembre 2021.

La misura del contributo

Una volta realizzatisi i due presupposti precedenti il contributo sarà calcolato con le seguenti modalità: alla differenza tra il risultato economico d’esercizio 2019 rispetto al risultato economico d’esercizio 2020 dovrà essere sottratto l’ammontare dei contributi a fondo perduto precedentemente ottenuti per attenuare gli effetti negativi della pandemia.

Il risultato di questa differenza andrà poi moltiplicato per le seguenti aliquote:

  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a 100.000;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 50.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non potrà comunque superare l’importo di 150.000 euro.

Il rispetto dei requisiti del Temporary framework

Il contributo oggetto della presente trattazione si inquadra all’interno sezione “3.1 – Aiuti di importo limitato” istituita dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, così come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C (2021) 564.

Il soggetto beneficiario del contributo dovrà attestare, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti non superi il limite massimo di Aiuti di Stato della succitata sezione previsti dal 28 gennaio 2021 alla data di presentazione dell’istanza con cui si richiede il contributo.

Inoltre, nel caso in cui tale soggetto possedesse i requisiti per usufruire della sezione 3.12 del medesimo documento, denominata “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, dovrà attestare, altresì, anche il possesso dei requisiti ed il mancato superamento dei limiti massimi previsti per tale sezione.

Nel momento in cui la somma tra l’importo del contributo perequativo richiesto e l’ammontare dei contributi complessivi ascrivibili alle sezioni precedenti fosse superiore ai limiti previsti per le stesse, il soggetto potrà richiedere solamente un contributo di un importo che consenta di non superare tali limiti.

Qualora, invece, l’ammontare dei contributi di tale natura già percepiti fosse pari (o superiore) ai limiti previsti per le predette sezioni, il contribuente non potrà avere accesso al contributo in oggetto e non trasmetterà l’istanza.

Modalità di percezione del contributo

Il contribuente potrà beneficiare del contributo previa presentazione di un’istanza da inviare all’amministrazione finanziaria entro il termine perentorio del 28 dicembre 2021.

All’interno di tale istanza il beneficiario dovrà optare per la fruizione del contributo tramite accredito diretto in conto corrente o, in alternativa, sotto forma di credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che qualora il soggetto intendesse optare per l’accredito diretto in conto corrente, l’IBAN da indicare nell’istanza dovrà essere intestato o cointestato al soggetto richiedente: l’eventuale non ottemperanza a ciò causerebbe lo scarto dell’istanza.

Inoltre, è opportuno che il contribuente monitori le circostanze in cui:

  • il conto d’accredito prescelto venisse chiuso in epoca successiva a quella della presentazione dell’istanza;
  • l’IBAN che individua il conto prescelto fosse modificato per l’effetto di operazioni straordinarie effettuate dall’istituto di credito.

Nel momento in cui si verificassero tali circostanze non sarà possibile eseguire il mandato di pagamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ed il contribuente perderebbe irrevocabilmente il contributo.

L’istanza dovrà essere trasmessa in maniera telematica dal contribuente o da intermediari abilitati e dallo stesso incaricati.

I canali telematici disponibili a tale scopo sono i noti servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Entratel e Fisconline, in alternativa è possibile accedere ad un’apposita procedura direttamente nel portale “Fatture e corrispettivi” nell’area riservata a ciascun contribuente.

Conclusione

Questa ulteriore forma di aiuto è ideata dal legislatore in maniera tale da compensare gli squilibri, in termini d’ammontare e di possibilità di fruizione, apportati dai precedenti contributi a fondo perduto.


Post scritto da:
Dott. Stefano Lorandi

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