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TFUE: CRITERIO GENERALE SULL’AMMISSIBILITA’ DEGLI AIUTI DI STATO

Le regole di base sul funzionamento degli aiuti di Stato sono in vigore dalla stipula del Trattato di Roma del 1957. Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), all’art. 107, par. 1, stabilisce un generale divieto per gli Stati membri di fornire aiuti finanziari ricorrendo a risorse statali, sotto qualsiasi forma che:

  • siano in grado di distorcere la concorrenza;
  • minaccino di falsare la concorrenza di mercato;
  • creino un vantaggio “selettivo” a favore di talune imprese o talune produzioni;
  • influenzino gli scambi tra Stati membri.

Di conseguenza, dal momento in cui i finanziamenti statali soddisfano i criteri sopra richiamati, gli stessi configurano aiuti di Stato e sono, pertanto, soggetti a notifica alla Commissione, a norma dell’art. 108, par. 3 del TFUE.

Tale notifica dovrà avvenire in tempo utile perché la Commissione europea possa esprimere le proprie osservazioni e presentare i progetti diretti a istituire o modificare gli aiuti.

Qualora la Commissione constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con mercato interno a norma dell’art. 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, potrà richiedere allo Stato membro interessato di sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Tuttavia, secondo il disposto dell’art. 109 TFUE, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. Tali aiuti sono i cd. aiuti “de minimis”.

 

IL REGIME PARTICOLARE DEI CD. AIUTI “DE MINIMIS”

A norma dell’art. 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura di notifica esposta al paragrafo precedente del presente contributo.

Pertanto, con Regolamento (UE) 1407/2013 il Consiglio ha stabilito che i cd. aiuti “de minimis” avrebbero potuto rientrare in una di queste categorie di aiuti esentati dalla procedura di notifica.

Il regolamento citato ha fissato, quindi, un massimale generale nell’arco di tre esercizi finanziari al di sotto del quale l’aiuto può essere qualificato come “de minimis”, e, pertanto, l’articolo 107, par. 1 TFUE può considerarsi inapplicabile.

In particolare, per i servizi di interesse economico generale (art. 106 TFUE), la Commissione, con Regolamento (UE) n. 360/2012, aveva inoltre fornito un ulteriore massimale specifico nell’arco di tre esercizi finanziari al di sotto del quale l’aiuto può essere qualificato come “de minimis”.

Con successivi Regolamenti, negli anni, i massimali di aiuto sono stati via via aggiornati fino ai nuovi regolamenti Regolamento UE 2023/2831 e Regolamento UE 2023/2832 (Regolamenti) entrambi emanati in data 13 dicembre 2023

 

I NUOVI REGOLAMENTI “DE MINIMIS” IN VIGORE E IL MONITORAGGIO DEGLI AIUTI

In data 15 dicembre 2023 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i Regolamenti UE n. 2023/2831 e n. 2023/2832, i quali disciplinano, rispettivamente gli aiuti “de minimis” di portata generale e gli aiuti “de minimis” concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Entrambi i regolamenti sono in vigore dal 1° gennaio 2024 e resteranno applicabili fino al 30 dicembre 2030.

Ai sensi dei Regolamenti citati, dal punto di vista soggettivo, gli aiuti sono rivolti alle imprese definite come «qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento».

Dal punto di vista oggettivo, possono risultare beneficiarie degli aiuti in regime “de minimis”:

  • le imprese in qualsiasi settore ad esclusione, in via generale, del settore di produzione primaria (agricoltura, pesca, acquacoltura) e gli altri settori specificamente individuati dal Regolamento 2023/2831 all’art. 1;
  • le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale in qualsiasi settore ad esclusione, in via generale, del settore di produzione primaria (agricola, pesca, acquacoltura) e gli altri settori specificamente individuati dal Regolamento 2023/2832 all’art. 1.

Ai fini dei nuovi Regolamenti in vigore, gli Stati membri non possono riconoscere aiuti “de minimis” a un’impresa unica (ossia l’impresa che riceve gli aiuti e le imprese collegate) di importo superiore a Euro 300.000 nell’arco di un triennio. Tale limite di importo risulta aumentato a Euro 750.000, nell’arco di un triennio, per un’impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale.

Il superamento dei massimali fissati e il mancato rispetto di altre condizioni imposte dai Regolamenti comporterebbero il recupero per intero degli aiuti riconosciuti.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti.

Gli aiuti in regime “de minimis” sono:

  • considerati concessi nel momento in cui all’impresa viene conferito il diritto legale a ricevere l’aiuto, indipendentemente dal momento in cui vengono effettivamente erogati;
  • espressi come sovvenzione in denaro utilizzando cifre lorde;
  • attualizzati al loro valore al momento della concessione se versati in più rate.

Gli aiuti concessi a un’impresa che successivamente si scinde in due o più entità distinte sono attribuiti all’entità che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale previsto dai Regolamenti, occorre tener conto di tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

Gli aiuti concessi sotto diversi regimi “de minimis” possono essere sommati tra loro, anche se derivano da regolamenti diversi (ad esempio, il Regolamento generale 2023/2831 e quello per i Servizi di Interesse Economico Generale 2023/2832). L’importante è che la somma complessiva non superi i rispettivi massimali:

  • 300.000 euro in tre anni per il Regolamento generale.
  • 750.000 euro in tre anni per i Servizi di Interesse Economico Generale.

Questo consente di combinare diverse tipologie di sostegni senza richiedere una notifica alla Commissione, finché si rimane nei limiti.

Gli aiuti “de minimis” non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato:

  • Se si riferiscono agli stessi costi ammissibili (ad esempio, lo stesso progetto di investimento o spesa sostenuta).
  • Se il cumulo supera i limiti massimi di intensità di aiuto fissati per quel tipo di intervento.

 

IL CONCETTO DI IMPRESA UNICA NELLA NORMATIVA UE

Ai fini dell’applicazione di entrambi i Regolamenti, si definisce “impresa unicatutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Pertanto, per determinare il limite degli aiuti “de minimis” per un gruppo di imprese, è necessario applicare il concetto di impresa unica. L’obiettivo è evitare che un gruppo di imprese aggiri i massimali suddividendo gli aiuti tra diverse entità giuridiche formalmente separate, ma sostanzialmente legate.

Stando a questo assunto, il gruppo raffigurato dallo schema che segue costituirebbe un’impresa unica. Dunque, nel caso di concessione di un aiuto “de minimis”, ciascuna delle tre imprese dovrebbe considerare, ai fini del rispetto del massimale, gli aiuti concessi anche alle altre due; e ciò indipendentemente da chi sia delle tre l’impresa richiedente.

 

IL CONCETTO DI EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

Gli aiuti che concorrono a formare il massimale (es. 300.000 euro) per il triennio, ai sensi dei Regolamenti, includono tutte le forme di agevolazione considerate “de minimis” ricevute dal gruppo di imprese. In un contesto produttivo, i principali aiuti che potrebbero essere rilevanti sono:

  1. Contributi a fondo perduto: Sovvenzioni dirette per investimenti in macchinari, innovazione tecnologica, o ampliamento produttivo.
  2. Agevolazioni fiscali: Riduzioni o esenzioni di imposte locali o nazionali legate a specifici progetti di sviluppo o sostenibilità.
  3. Finanziamenti agevolati: Prestiti concessi a tassi inferiori rispetto a quelli di mercato, il cui vantaggio è calcolato come equivalente sovvenzione lorda.
  4. Garanzie su finanziamenti: Interventi dello Stato che riducono il rischio per istituti finanziari nel concedere credito alle imprese.
  5. Sgravi contributivi: Riduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali per specifiche categorie di lavoratori o iniziative, come assunzioni di giovani o percorsi di formazione.
  6. Supporto all’internazionalizzazione: Aiuti per la partecipazione a fiere, studi di mercato o iniziative promozionali all’estero.
  7. Agevolazioni per innovazione e ricerca: Aiuti per lo sviluppo di nuove tecnologie, digitalizzazione o miglioramenti di processo.

I Regolamenti si applicano solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione il “vantaggio economico ricevuto”, indipendentemente dal valore nominale del sostegno (equivalente sovvenzione lordo, in sigla ESL): piuttosto che considerare l’importo nominale dell’aiuto concesso, l’ESL misura il vantaggio reale che l’impresa riceve, espresso come se fosse una sovvenzione diretta in denaro. L’obiettivo dell’ESL è assicurarsi che aiuti con diverse forme (ad esempio, prestiti agevolati o garanzie) siano confrontabili e trattati equamente, indipendentemente dalla modalità con cui vengono erogati. Ad esempio, quando l’aiuto è erogato come un prestito a un tasso d’interesse inferiore a quello di mercato, l’ESL si calcola come la differenza tra:

  • gli interessi che l’impresa pagherebbe a condizioni di mercato (tasso di riferimento).
  • gli interessi effettivamente pagati grazie all’aiuto agevolato.

Nel caso di una garanzia su un prestito, il vantaggio è calcolato come la differenza tra:

  • il costo della garanzia sul mercato.
  • il costo effettivo sostenuto grazie all’aiuto.

Questi aiuti devono essere tracciati e monitorati per garantire il rispetto del limite triennale previsto dal regolamento.

Lo studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.


Post scritto da:

Dott.ssa Anna Foresti

Dottore commercialista e revisore legale

 

 

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