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Con la Determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 157387 del 31 luglio 2017 sono stati adottati nuovi principi di revisione internazionali ISA Italia che introducono rilevanti modifiche alla struttura e al contenuto della relazione di revisione. Nello specifico, i nuovi principi di revisione introdotti – che sostituiscono e integrano quelli del primo set già adottati con la determina della RGS del 23 dicembre 2014 e con quella del 15 giugno 2017 – sono i seguenti:

  • ISA Italia n. 700 – “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
  • ISA Italia n. 701 – “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente;
  • ISA Italia n. 705 – “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”;
  • ISA Italia n. 706 – “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri spetti nella relazione del revisore indipendente”;
  • ISA Italia n. 710 – “Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo”;
  • ISA Italia n. 570 – “Continuità aziendale”;
  • ISA Italia n. 260 – “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”.

L’esigenza di aggiornamento dei principi richiamati parte dal mutato scenario normativo europeo e nazionale, da un lato, e, dall’altro, dal progetto di rivisitazione da parte dello IAASB degli standard internazionali che dettano le linee guida per la redazione della relazione di revisione. Più dettagliatamente, essendo la relazione del revisore il risultato dell’intera attività di revisione svolta, si è ritenuto doveroso migliorare gli aspetti informativi di tale documento, individuando contemporaneamente un suo contenuto minimo omogeno.

Struttura della nuova relazione di revisione

  • Titolo e destinatari
  • Giudizio
  • Elementi alla base del giudizio
  • Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
  • Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

Partendo dalla struttura della nuova relazione di revisione, viene da subito in evidenza la nuova collocazione del paragrafo del giudizio, che si posiziona ora all’inizio della relazione, subito dopo l’intestazione, con l’obiettivo di darne maggior risalto. Anche dal punto di vista del suo contenuto vi sono novità: esso assorbe infatti le informazioni in precedenza contenute nel paragrafo introduttivo relative all’identificazione della società il cui bilancio è stato sottoposto a revisione, alla dichiarazione che il bilancio è stato revisionato e all’indicazione dei prospetti che compongono il bilancio stesso.

Altra novità riguarda l’introduzione del nuovo paragrafo denominato “Elementi alla base del giudizio”, che segue immediatamente il paragrafo relativo al giudizio. Diversamente, i precedenti principi di revisione prescrivevano l’introduzione di un paragrafo simile prima di quello sul giudizio, ma solo nei casi in cui il giudizio stesso fosse espresso con modifica.

Da notare come il paragrafo “Elementi alla base del giudizio” preveda una specifica dichiarazione di indipendenza da parte del revisore, ciò in conformità alle norme e ai principi di etica ed indipendenza applicabili (nel nostro ordinamento, in particolare, si fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs n. 39/2010).

Il paragrafo delle responsabilità per la predisposizione del bilancio viene integrato con la previsione che “il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società”, individuando quindi una specifica responsabilità del collegio sindacale, modifica già desumibile dal titolo del paragrafo stesso. Tale modifica deriva dal nuovo testo del principio di revisione che impone di portare a conoscenza il lettore della relazione di tutti i soggetti, a diverso titolo, responsabili del bilancio sottoposto a revisione.

Sempre all’interno del paragrafo relativo alle diverse responsabilità viene previsto l’obbligo di un’informativa in merito alla verifica del c.d. going concern. In particolare è prevista una descrizione specifica e dettagliata delle responsabilità in capo agli amministratori circa la valutazione dell’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale.

Di notevole interesse le novità al paragrafo relativo alle responsabilità del revisore, che viene diffusamente modificato con l’inserimento di una descrizione più dettagliata delle sue responsabilità e degli aspetti chiave del processo di revisione. Essendo nella prassi questo paragrafo piuttosto standardizzato, viene prevista la possibilità di spostare in un’apposita appendice parte di tale informativa, anche per evitare una relazione pesante dal punto di vista dei contenuti con il rischio di far passare in secondo piano aspetti più rilevanti.

Da ultimo, viene previsto l’inserimento di una dichiarazione che il revisore ha provveduto ad adempiere agli obblighi comunicativi nei confronti dei responsabili dell’attività di governance.

Dal punto di vista temporale, per le società diverse dagli enti di interesse pubblico, la prima relazione di revisione redatta con le nuove regole sopra esposte riguarderà i bilanci chiusi al 31 dicembre 2017.

 

Ulteriori informazioni:

Nota informativa CNDCEC n. 42/2017

Determina RGS n. 157387 del 31 luglio 2017

Si allega:

– Esempio di relazione di revisione sul bilancio di esercizio (OIC adopter) positiva senza rilievi.

 

 

 

Post scritto da:
dott. Andrea Andrighetto

Dottore in economia.


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