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L’istituto del “coacervo”, previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990, secondo cui il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, essendo venuto meno il sistema impositivo mediante aliquote progressive, non può ritenersi comunque tuttora vigente al residuale fine di individuare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta.

 

Commento a cura del dott. Marco Snichelotto e della dott.ssa Vita Pozzi nel numero 4/2017 della Rivista di Giurisprudenza Tributaria GT, alle Sentenze della Corte di Cassazione, Sez. trib., Sent. 16 dicembre 2016, n. 26050 e Sent. 6 dicembre 2016, n. 24940.

 

Articolo completo

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Pubblicazione con commento dei:
Dott.ri Marco Snichelotto e Vita Pozzi

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