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Con la necessità di gestire le fatture ricevute a cavallo d’anno, si stanno facendo sentire in maniera sempre più stringente le problematiche connesse al più ristretto termine per l’esercizio del diritto alla detrazione iva introdotto con il D.L. 50/2017: per le fatture emesse dal 01/01/2017, infatti, la detrazione iva sugli acquisti potrà essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, mentre precedentemente la detrazione poteva essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo; per le fatture emesse relativamente ad operazioni effettuate nel 2017, dunque, la detrazione potrà essere esercitata al più tardi entro il 30/04/2018.

Va ricordato che i più ristretti termini per l’esercizio del diritto alla detrazione si applicano relativamente alle fatture emesse dal 01/01/2017, mentre per quelle con data anteriore rimane ancora valido il previgente termine; ciò significa che, ad oggi, è ancora possibile detrarre l’iva sulle fatture datate 2015 (il termine ultimo per l’esercizio della detrazione è il 30/04/2018) e su quelle datate 2016 (per le quali, invece, il termine ultimo è il 30/04/2019).

Una prima complicazione deriva anzitutto dal fatto che, come ben evidenziato dalla dottrina, i nuovi termini per l’esercizio del diritto alla detrazione mal si coordinano con il termine di registrazione delle fatture di acquisto: le fatture vanno infatti registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della fattura, e pertanto mentre il termine per l’esercizio della detrazione è agganciato all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, il termine per la registrazione della fattura di acquisto è agganciato all’anno di ricevimento della fattura.

Quanto sopra descritto fa sorgere notevoli difficoltà operative in almeno due casi:

  1.  per fatture relative ad operazioni compiute nel mese di dicembre 2017 per le quali ci si avvale della facoltà di fatturazione differita entro il 15 gennaio 2018: in tal caso tali fatture, ovviamente ricevute nel 2018, vanno registrate entro il 30/04/2019, ma poiché fanno riferimento ad un’operazione effettuata nel 2017, il diritto alla detrazione si considera sorto in tale anno e dunque può essere esercitato al più tardi solo entro il 30/04/2018;
  2.  per fatture datate 2017 e relative ad operazioni effettuate in tale anno, ma ricevute nel 2018: anche tali fatture vanno registrate entro il 30/04/2019 ma l’iva può essere detratta al più tardi entro il 30/04/2018.

Relativamente al secondo caso sopra prospettato, nessun problema sorgerà, ovviamente, per le fatture di acquisto datate 2017 e ricevute anteriormente alla chiusura della liquidazione iva del mese di dicembre, visto che la detrazione dell’iva su tali fatture potrà essere esercitata già in sede di liquidazione iva mensile. Le vere difficoltà operative si presenteranno invece per le fatture datate 2017, o comunque riferite ad operazioni effettuate nel 2017, ma ricevute nel 2018 a chiusura avvenuta della liquidazione del mese di dicembre (ed entro il termine di presentazione della dichiarazione iva): in tali casi, infatti, la detrazione dell’iva potrà essere esercitata solo in dichiarazione iva, senza che tali fatture confluiscano in alcuna liquidazione iva periodica, con notevoli complicazioni per le imprese e con impatti anche finanziari:

  • da un lato, infatti, è necessario adeguare il software di contabilità in modo da poter registrare una fattura di acquisto senza che la stessa confluisca in alcuna liquidazione iva periodica, ma facendo in modo che la stessa venga considerata in dichiarazione iva: ad esempio, una fattura ricevuta nel 2018 per operazioni effettuate nel 2017, viene registrata nel 2018 senza confluire in alcuna liquidazione periodica né nel 2018 né tantomeno nel 2017,ma deve essere inserita nella dichiarazione iva relativa al 2017 in modo da esercitare la detrazione; peraltro, per agevolare la gestione di tali documenti e soprattutto la loro riconciliazione con la dichiarazione annuale, risulta quanto mai consigliabile la loro registrazione in un sezionale dedicato;
  • dall’altro, per tali fatture, l’esercizio del diritto alla detrazione viene di fatto posticipato con la presentazione della dichiarazione iva con possibili ripercussioni anche finanziarie per le imprese.

Infine, per le fatture ricevute oltre il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa al 2017 e riferite ad operazioni effettuate in tale anno, non sarebbe più possibile esercitare il diritto alla detrazione, ferma restando però la possibilità di detrarre l’iva presentando una dichiarazione integrativa a favore entro i termini stabiliti per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Va tuttavia segnalato che la possibilità di recuperare l’iva con la dichiarazione integrativa a favore non è del tutto pacifica: infatti, in questo modo, risulterebbe di fatto vanificato il limite temporale previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione, che decade con lo spirare del termine di presentazione della dichiarazione, e ciò potrebbe dunque esporre al rischio di un possibile contenzioso con l’amministrazione finanziaria.

Pertanto, per ridurre le difficoltà operative e per evitare il rischio di perdere il diritto alla detrazione iva, risulta quanto mai consigliabile sollecitare ai fornitori la consegna delle fatture di acquisto di fine anno in modo da farne rientrare il più possibile nella liquidazione del mese di dicembre 2017 e in modo da essere sicuri di averle ricevute tutte quanto meno entro il termine di presentazione della dichiarazione iva.

 

 

 

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Post scritto da:
dott. Luigi Dalla Vecchia
Dottore commercialista e revisore legale.

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