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In data di ieri 22 dicembre 2016 la Fondazione OIC ha provveduto alla pubblicazione della versione definitiva dei principi contabili nazionali aggiornati a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE avvenuta ad opera del DLgs. 139/2015.

Le novità introdotte a partire dal 1 gennaio 2016 sono molte e alcune sono già state oggetto di specifici post ad opera del nostro studio.

Tuttavia, prima ancora dei singoli aspetti specifici, le novità normative 2016 riguardano la generalizzazione di due principi fondamentali che erano già tratteggiati nella normativa precedente ma che oggi trovano una formulazione organica divenendo appunto principi di portata generale.

Ci si riferisce al “principio di rilevanza” e al “principio di prevalenza della sostanza sulla forma”.

Dal punto di vista normativo i due principi trovano oggi collocazione rispettivamente all’art.2423 comma 4 e all’art.2423-bis comma 1.

Art. 2423 comma 4 Principio di rilevanza: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Art.2423-bis comma 1 n.1 bis Principio di prevalenza della sostanza sulla forma: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”

Come noto i due principi erano parzialmente già presenti nel nostro ordinamento, in particolare il concetto di “rilevanza” era rinvenibile all’interno dei postulati di bilancio riportati nell’OIC 11, ed era implicitamente sottointeso in tutte quelle disposizioni del codice civile che permettevano di omettere una determinata informazione qualora non “rilevante”.

Mentre il concetto di “prevalenza della sostanza sulla forma” era rinvenibile nella precedete formulazione dell’art.2423-bis che parlava di “valutazione delle voci […] tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”.

La novella normativa ha quindi il pregio – non tanto di introdurre concetti nuovi – quanto quello di renderne evidente la portata generale.

Tuttavia non sono pochi gli aspetti di dubbio che ancora permangono e non è sempre facile tradurre nella pratica dei principi che hanno per definizione una portata sovraordinata.

Per questo si auspica da più parti una solerte revisione anche del principio contabile OIC 11 relativo alle “finalità e postulati” del bilancio che allo stato attuale è ancora fermo alla versione del maggio 2005.

In tale contesto il documento di Presentazione Nuovi Principi contabili, diramato ieri dall’OIC per dare notizia della pubblicazione della versione definiva dei principi contabili nazionali aggiornati, fornisce un utile carrellata di esempi attraverso i quali l’OIC ha provveduto a declinare praticamente i due principi di cui si tratta.

Tale carrellata non può ovviamente sostituire l’emanazione del principio OIC 11 ma in attesa che questo avvenga può essere un utile fonte di ispirazione per trattare le fattispecie che la pratica ci porrà difronte nei prossimi mesi.

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Post scritto da:
dott. Marco Snichelotto
Dottore commercialista e revisore legale.

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