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I versamenti dei soci a favore di società possono assumere la natura di conferimenti a titolo di dotazioni patrimoniali, oppure di finanziamenti a titolo di capitale di credito. I versamenti a titolo di finanziamento sono quelli per i quali la società ha l’obbligo di restituzione (si configura un contratto di mutuo ex art. 1813 c.c.) e vengono classificati nella voce D.3. dello Stato Patrimoniale “Debiti verso soci per finanziamenti”.

Non rileva la natura fruttifera o meno di tali debiti: l’elemento che distingue un debito da una posta di capitale va individuato nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

Nel caso in cui, tuttavia, i soci decidano di rinunciare al loro credito, tali finanziamenti cambiano natura e possono essere considerati voci di patrimonio. Più precisamente l’OIC 28 specifica che, a seguito della rinuncia del socio, il finanziamento assume natura di riserva di capitale.

Dal punto di vista fiscale la disciplina della rinuncia al credito dei soci verso la società ha subito di recente delle modifiche ad opera dell’art.13, co.1, lett. a) del D.Lgs. n.147/2014 (c.d. “Decreto Internazionalizzazione”), il quale ha proceduto a riformulare i commi 4 e 4-bis dell’art. 88 del TUIR. In base a tali modifiche, in vigore dal 01 gennaio 2016, il legislatore ha previsto la rilevanza fiscale, a titolo di sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata, della parte di “rinuncia” eccedente il valore fiscalmente riconosciuto del credito.

Prima delle suddette modifiche vi era la totale ed incondizionata irrilevanza fiscale di tale rinuncia mentre, a norma del nuovo art. 88, co. 4-bis viene ora prevista una rilevanza variabile a seconda che il valore fiscalmente riconosciuto del credito sia o meno coincidente con il relativo valore nominale [1].

Lo spirito della normativa precedente le modifiche è da ricercarsi in quella che l’Amministrazione Finanziaria ha in passato definito “cointeressenza del socio-creditore alle vicende della società partecipata” [2], ovverosia la situazione tale per cui l’atto di rinuncia non viene effettuato con spirito di liberalità, ma al fine di patrimonializzare la società in una prospettiva di rafforzamento della stessa [3].

Tuttavia è emersa nel tempo la necessità di impedire la divergenza che poteva manifestarsi tra il valore del credito iscritto in bilancio dal socio e valore del debito iscritto (o della riserva costituitasi a seguito della remissione del debito) nel bilancio della società partecipata, nell’ipotesi in cui il credito fosse stato interessato da vicende che ne avevano intaccato il valore originario (in capo al socio creditore) quali:

  • la cessione del credito di un terzo creditore della società al socio, acquistato da quest’ultimo verso un corrispettivo inferiore al suo valore nominale;
  • la svalutazione fiscalmente deducibile del credito operata medio tempore dal socio creditore ai sensi degli artt. 101 e 106 TUIR;
  • la cessione del credito unitamente alla cessione della partecipazione sociale.

Per tali fattispecie, nella normativa previgente, si sarebbe raggiunta la non imponibilità della rinuncia al credito in capo alla società partecipata a fronte di una deducibilità fiscale in capo al socio-creditore ovvero, in caso di cessione, al terzo-creditore.

In forza del nuovo comma invece, quanto è stato dedotto fiscalmente dal socio creditore ovvero terzo-creditore a titolo di svalutazione o minusvalenza (nel caso di cessione del credito unitamente alla cessione della partecipazione non avente i requisiti per il regime della participation exemption) oppure ancora la differenza tra quanto è stato versato a titolo di corrispettivo per l’acquisizione del credito dal soggetto terzo e il suo valore nominale, corrisponde all’ammontare imponibile in capo alla società partecipata a titolo di sopravvenienza attiva [4].

Ovviamente la rinuncia del credito rimane irrilevante fiscalmente nelle ipotesi in cui il valore fiscale del credito coincida con il suo valore nominale.

Il nuovo testo normativo prevede, inoltre, che al fine di permettere la non imponibilità della parte della rinuncia corrispondente al valore fiscale del credito, il socio è tenuto a fornire la comunicazione preventiva, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del valore fiscale del credito; comunicazione in assenza della quale il valore è assunto pari a zero.

In dottrina si ritiene che in un’ottica sostanziale e sulla base del principio di ragionevolezza, non sussistono motivi per negare il riconoscimento del valore fiscale del credito, qualora la società partecipata sia – con ragionevole certezza – in grado di individuarlo autonomamente, ossia il valore fiscale risulti da un dato noto per la società (in tal senso Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 febbraio 2016).

Il dubbio che in aggiunta si pone è se la prevista dichiarazione sostitutiva di atto notorio debba necessariamente essere munita di data certa. Letteralmente la norma nulla prevede in proposito e, quindi, al di là dell’ovvia opportunità di munirsi di data certa, la risposta dovrebbe essere negativa.

 

Il caso della cessione del credito unitamente alla cessione della partecipazione sociale

Il caso in esame riguarda la corretta gestione contabile e fiscale della rinuncia di un finanziamento socio a seguito della modifica della compagine sociale con fuoriuscita dello stesso socio finanziatore.

Il caso prospettato può essere così rappresentato:

 

Società A (socio unico Sig. X)
Attività 150 Capitale sociale 10
Riserve di utili 50
Finanziamento socio X 90
150 150

 

Il socio “X” cede l’intera quota di partecipazione nella società A ai figli “Y” e “Z” (50% ciascuno) per un corrispettivo complessivo di 50 (si prescinde in questo esempio dalle possibili criticità fiscali connesse al differenziale tra prezzo di vendita e valore economico del complesso aziendale ceduto).

A questo punto si possono presentare due diversi scenari, desumibili da quanto definito tra le parti nell’atto di cessione:

  1. il corrispettivo di cessione della partecipazione comprende anche il valore del finanziamento socio (ancora presente tra i debiti della società);
  2. il corrispettivo di cessione della partecipazione non comprende il valore del finanziamento, il quale non viene più ad essere considerato quale debito per “Finanziamento dei soci”, ma come debito “Verso terzi” (ex socio).

 

Nel caso 1 l’atto di vendita andrà ad indicare due distinti corrispettivi: uno per l’acquisto del complesso dei beni aziendali e uno per il valore del credito acquisito.

Nell’ipotesi (non auspicabile) in cui l’atto di vendita non specifichi distintamente i due valori, ma riporti un corrispettivo unitario omnicomprensivo, si può ipotizzare un calcolo proporzionale di questo tipo:

 

% Ripartizione prezzo (valore fiscale)
Valore azienda 60 40% 20
Finanziamento 90 60% 30
Totale valore 150 100% 50

 

Qualora, successivamente al passaggio delle quote, i nuovi soci X e Y decidessero di rinunciare al loro credito verso la società A, quest’ultima rileverebbe una sopravvenienza attiva fiscale imponibile (tramite variazione in Unico, in quanto non evidenziata a conto economico) di 60.

 

valore nominale del finanziamento 90
valore fiscale del finanziamento 30
sopravvenienza attiva fiscale tassata 60

 

A ben vedere tale incidenza fiscale potrebbe essere completamente evitata (pur raggiungendo la stessa finalità economico-sostanziale di patrimonializzazione della società) mediante il pagamento del debito da parte della società e successivo apporto in conto capitale di quanto incassato da parte dei soci.  E’ doveroso evidenziare tuttavia che in questo caso si creano i presupposti per un salto di imposta, che potrebbe configurare un arbitraggio fiscale contestabile da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Diverso e più complesso si presenta il caso 2, dove il corrispettivo di vendita delle quote (50) non comprende il valore del finanziamento presente nella società (90).

In tal caso i nuovi soci risulteranno titolari di una società che ha un impegno di 90 verso il precedente socio (ora terzo a tutti gli effetti).

Nonostante l’intento, anche in questo caso, sia dettato da una volontà di rafforzamento patrimoniale della società, il dettato dell’art. 88 comma 4 bis non risulterebbe applicabile in quanto la rinuncia è effettuata da un soggetto che non riveste più la qualifica di socio all’atto della formale remissione; non potendosi quindi parlare di conferimento, in capo alla società si produrrebbe in questo caso una sopravvenienza attiva tassata ai sensi dell’art. 88 comma 1 del TUIR. In tal caso, contabilmente, la sopravvenienza attiva andrebbe rilevata anche contabilmente a conto economico.

In questo secondo caso, le parti potrebbero valutare, il trasferimento (oneroso o anche tramite atto di donazione) del credito dal Sig. X ai due figli Y e Z. In questo modo il credito tornerebbe a rivestire, nel bilancio della società A, la natura di finanziamento soci, rinunciabile eventualmente senza impatto fiscale. Ovviamente, nel caso del trasferimento oneroso, si trasferirebbe alla sfera privata l’impegno al rimborso da parte dei figli al Sig. X del finanziamento originario.

Quello che preme evidenziare in conclusione è che la nuova formulazione dell’art. 88 rischia in alcuni casi di creare delle distonie fiscali.

La norma è stata aggiornata proprio per evitare che si produca una asimmetria fra i valori fiscali delle parti coinvolte nell’operazione di rinuncia del credito: non imponibilità in capo alla società della sopravvenienza attiva e aumento dei costi della partecipazione del socio nei limiti di tale valore.

Purtroppo l’obiettivo è stato raggiunto solo in parte: basta infatti che il credito venga ceduto da un soggetto privato non imprenditore per un importo inferiore al suo valore nominale che quella perfetta corrispondenza alla quale vorrebbe arrivare il legislatore tra minusvalenza dedotta e sopravvenienza attiva tassata viene meno. In questo caso infatti l’impatto fiscale in capo alla società non può essere neutralizzato da una corrispondente deducibilità in capo al socio persona fisica.

Ragioni di coerenza e di carattere sistematico porterebbero quindi ad escludere dall’ambito applicativo dell’art. 88 comma 4 bis tutte le ipotesi in cui il cedente che ha realizzato la “perdita” non svolga un’attività in regime di impresa.

Su questo aspetto tuttavia manca ad oggi qualsiasi conferma o chiarimento interpretativo ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, portando necessariamente ad una interpretazione letterale del dettato normativo.

 

[1] Si riporta il testo della disposizione in parola: “4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.”

[2] Agenzia delle Entrate, risoluzioni n. 41/E del 5 aprile 2001 e n.152/E del 22 maggio 2002.

[3] Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti, “La rinuncia ai crediti dei soci verso la società e sua rilevanza tributaria alla luce del “Decreto Internazionalizzazione”, 15 febbraio 2016, p. 14.

[4] Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti, “La rinuncia ai crediti dei soci verso la società e sua rilevanza tributaria alla luce del “Decreto Internazionalizzazione”, 15 febbraio 2016, p. 16.

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Post scritto da:
dott. Alessandro Pegoraro
Dottore commercialista e revisore legale.

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